Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la casalinga deve essere tutelata in caso di infortunio con il risarcimento del danno biologico e con quello patrimoniale anche se la famiglia della stessa, impegna una collaboratrice familiare (colf). In sostanza è stata estesa alla casalinga la tutela prevista per i lavoratori, visto che se un incidente riduce la capacità lavorativa dell’individuo questi ha diritto al risarcimento sia del danno emergente subito (immediato) che per tutti i mancati guadagni presenti e futuri conseguenti. La Cassazione ha ritenuto di riconoscere una così ampia tutela anche alle casalinghe sebbene esse non svolgano un’attività a cui corrisponde un reddito. Il lavoro prestato dalla casalinga, quindi, per la Cassazione è comunque valutabile economicamente. Nel caso in questione la famiglia della casalinga disponeva di una collaboratrice familiare (colf). La sentenza evidenzia che la casalinga ha il diritto al risarcimento patrimoniale anche se in famiglia è impegnata una colf, ma solo se i compiti della casalinga stessa hanno una maggiore forza, ampiezza e responsabilità rispetto a quelli che sono a carico della collaboratrice domestica.
Diritti Sociali
(Lucia Ciccaglione)